Accordo quadro›Parte 4
Art. 24
In vigore dal 11 lug 2003
1. Le Parti non diffonderanno, riveleranno, utilizzeranno o permetteranno di diffondere, rivelare o utilizzare alcuna Informazione Classificata se non per finalità e limitazioni stabilite dalla Parte originante.
2. Le Parti non diffonderanno, riveleranno, o permetteranno di diffondere o rivelare le Informazioni Classificate relative ad un programma ad uno Stato, ad un'organizzazione internazionale o ad un ente che non partecipano a detto programma, diversi da quelli per cui l'accesso è soggetto alle disposizioni dell', senza previo consenso scritto della Parte originante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-24