Accordo quadroParte 4

Art. 24

In vigore dal 11 lug 2003
1. Le Parti non diffonderanno, riveleranno, utilizzeranno o permetteranno di diffondere, rivelare o utilizzare alcuna Informazione Classificata se non per finalità e limitazioni stabilite dalla Parte originante. 2. Le Parti non diffonderanno, riveleranno, o permetteranno di diffondere o rivelare le Informazioni Classificate relative ad un programma ad uno Stato, ad un'organizzazione internazionale o ad un ente che non partecipano a detto programma, diversi da quelli per cui l'accesso è soggetto alle disposizioni dell', senza previo consenso scritto della Parte originante.
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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-24

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Art. 24 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonche' modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185. — Testo vigente | Portale Normativo