Accordo quadroParte 5

Art. 28

In vigore dal 11 lug 2003
1. Le Parti si scambieranno informazioni sui rispettivi programmi di Ricerca e Tecnologia (R & T) nel settore della difesa al fine di facilitare l'armonizzazione di tali programmi. 2. Lo scambio d'informazioni riguarderà: (a) Strategie e politiche di R & T nel settore della difesa; (b) Programmi di R & T nel settore della difesa attuali e progettati in futuro. 3. Le Parti concorderanno le modalità di comunicazione e di scambio d'informazioni fornite in applicazione del precedente paragrafo 2 (a) e (b). 4. Non è necessario comunicare le Informazioni sulle politiche o sui programmi di R & T nel settore della difesa che secondo una Parte riguardano i propri interessi di sicurezza critici o i propri rapporti con parti terze. Ogni Parte notificherà alle altre Parti le categorie di informazioni che a suo avviso non è necessario comunicare.
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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-28

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Art. 28 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonche' modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185. — Testo vigente | Portale Normativo