Art. 28
Accordo quadroParte 5

Art. 28

28 / 60
In vigore dal 11 lug 2003
1. Le Parti si scambieranno informazioni sui rispettivi programmi di Ricerca e Tecnologia (R & T) nel settore della difesa al fine di facilitare l'armonizzazione di tali programmi. 2. Lo scambio d'informazioni riguarderà: (a) Strategie e politiche di R & T nel settore della difesa; (b) Programmi di R & T nel settore della difesa attuali e progettati in futuro. 3. Le Parti concorderanno le modalità di comunicazione e di scambio d'informazioni fornite in applicazione del precedente paragrafo 2 (a) e (b). 4. Non è necessario comunicare le Informazioni sulle politiche o sui programmi di R & T nel settore della difesa che secondo una Parte riguardano i propri interessi di sicurezza critici o i propri rapporti con parti terze. Ogni Parte notificherà alle altre Parti le categorie di informazioni che a suo avviso non è necessario comunicare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-28