Accordo quadro›Parte 5
Art. 28
28 / 60In vigore dal 11 lug 2003
1. Le Parti si scambieranno informazioni sui rispettivi programmi di Ricerca e Tecnologia (R & T) nel settore della difesa al fine di
facilitare l'armonizzazione di tali programmi.
2. Lo scambio d'informazioni riguarderà:
(a) Strategie e politiche di R & T nel settore della difesa;
(b) Programmi di R & T nel settore della difesa attuali e progettati
in
futuro.
3. Le Parti concorderanno le modalità di comunicazione e di scambio d'informazioni fornite in applicazione del precedente paragrafo 2 (a) e (b).
4. Non è necessario comunicare le Informazioni sulle politiche o sui programmi di R & T nel settore della difesa che secondo una Parte
riguardano i propri interessi di sicurezza critici o i propri rapporti con parti terze. Ogni Parte notificherà alle altre Parti le categorie di informazioni che a suo avviso non è necessario comunicare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-28