Accordo quadroParte 4

Art. 27

In vigore dal 11 lug 2003
Nel caso in cui l'applicazione delle precedenti disposizioni richieda modifiche alle leggi e normative nazionali in vigore nelle Parti o agli accordi di sicurezza generali applicabili esclusivamente fra due o più Parti, nella misura in cui si applicano alla sicurezza industriale, le Parti prenderanno le misure necessarie per attuare tali modifiche.
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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-27

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