Accordo quadro›Parte 9
Art. 60
In vigore dal 11 lug 2003
Nel caso in cui sorga una controversia tra due o più Parti, riguardante l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, si cercherà una soluzione per mezzo di consultazioni o altri metodi di soluzione ritenuti reciprocamente accettabili.
In fede di che, i Rappresentanti sottoscritti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Farnborough il 27 luglio 2000 un unico esemplare nelle lingue Francese, Inglese, Italiano, Spagnolo, Svedese e Tedesco, tutti i testi facenti egualmente fede.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-60