Accordo quadroParte 9

Art. 55

In vigore dal 11 lug 2003
1. Il presente accordo sarà subordinato alla ratifica, all'approvazione o accettazione. 2. Gli atti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, di seguito denominato Depositario. 3. Tra i primi due Stati firmatari che depositano i loro atti di ratifica, accettazione o approvazione, il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data di ricezione del Depositano del secondo atto di ratifica. 4. Per gli altri Stati firmatari, il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data di ricezione del Depositario dell'anno dl ratifica, accettazione o approvazione. 5. Fino al momento in cui i sei Paesi firmatari non avranno depositato l'atto di ratifica, accettazione o approvazione, il Comitato Esecutivo sarà composto da quegli Stati firmatari per i quali questo Accordo è entrato in vigore con i rimanenti Paesi firmatari come osservatori. L'.2 (b), l', l'.1 e l'.2 (b) di questo Accordo non entreranno in vigore fino a quando tutti i sei Paesi firmatari non avranno depositato i loro atti o finché non saranno trascorsi 36 mesi dalla data della firma, qualunque sia la prima eventualità. 6. Il Depositario trasmetterà una copia certificata dell'Accordo ad ogni Stato firmatario. 7. Il Depositario informerà le Parti su: (a) la data di ricezione di ogni atto di ratifica, accettazione o approvazione a cui si fa riferimento nel precedente paragrafo 2; (b) la data di entrata in vigore del presente Accordo per ogni Parte.
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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-55

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Art. 55 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonche' modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185. — Testo vigente | Portale Normativo