Accordo quadroParte 8

Art. 54

In vigore dal 11 lug 2003
1. Le restrizioni sull'utilizzo e il rilascio di informazioni ritenute di valore commerciale o sensibili per il mercato non si applicheranno nel caso in cui tali informazioni: (a) fossero in possesso di una Parte senza alcuna restrizione scritta o implicita, prima di essere ricevute sulla base di un accordo di riservatezza; (b) siano, sulla base di prove riconosciute, concepite o sviluppate indipendentemente da o per una Parte, senza alcun riferimento alle informazioni fornite in via riservata; (c) siano o diventino in seguito di dominio pubblico, per ragioni esterne alla violazione della riservatezza commessa da una Parte, a condizione che la Parte ricevente si consulti con la Parte che le fornisce prima di qualsiasi utilizzo o rilascio; (d) siano state messe a disposizione di una Parte in maniera legittima attraverso altre fonti; (e) siano state messe a disposizione delle Parti con altri mezzi a seguito di contratti stipulati da una Parte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-54

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 54 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonche' modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185. — Testo vigente | Portale Normativo