Accordo quadroParte 9

Art. 57

In vigore dal 11 lug 2003
1. Se le Parti concordano di porre fine congiuntamente al presente Accordo, si consulteranno immediatamente e concorderanno tra loro i necessari provvedimenti per gestire in maniera soddisfacente le conseguenze di tale estinzione. La cessazione del presente Accordo sarà effettiva alla data concordata per iscritto dalle Parti. 2. Se una delle Parti desidera recedere dal presente accordo, essa esaminerà le conseguenze di tale recesso con le altre Parti. Se alla fine di tali consultazioni la Parte interessata desidera ancora recedere dall'Accordo, informerà per iscritto il Depositario di tale decisione. Quest'ultimo informerà a sua volta tutte le altre Parti. Il recesso avrà effetto dopo sei mesi a partire dalla ricezione della notifica del Depositario. 3. Nè la estinzione nè il recesso pregiudicheranno gli obblighi già sottoscritti ed i diritti e le prerogative precedentemente acquisiti dalle Parti in base alle disposizioni del presente Accordo in particolare rispetto alla Parte 4 (Sicurezza delle Informazioni), alla Parte 6 (Trattamento delle Informazioni Tecniche), alla Parte 8 (Tutela delle Informazioni sensibili a Livello Commerciale) e alla Parte 9, (Risoluzione delle Controversie).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-57

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 57 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonche' modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185. — Testo vigente | Portale Normativo