Accordo quadroParte 7

Art. 47

In vigore dal 11 lug 2003
Le Parti riconoscono la necessità di cooperare il prima possibile per la creazione dei requisiti, includendo le speciffche dei sistemi che vogliono sviluppare e/o acquistare. 2. A tale scopo, in ogni fase del processo di acquisizione, le Parti intraprenderanno scambi regolari ed esaurienti di Documenti e di altre specifiche informazioni e si impegneranno in un lavoro di cooperazione che tratterà: (a) la definizione di Requisiti Operativi preliminari; (b) l'esecuzione di simulazioni, di studi tecnici ed operativi, di studi di riduzione dei rischi e di pre-fattibilità atti a confrontare l'efficacia delle diverse soluzioni e ottimizzare le loro specifiche (c) la realizzazione di dimostratori tecnologici e la loro sperimentazione sul campo; (d) la definizione di comuni Requisiti Operativi definitivi. 3. Le Parti identificheranno i progetti che potrebbero portare ad un'eventuale cooperazione nelle aree di ricerca, sviluppo, approvvigionamento e supporto logistico per migliorare globalmente le capacità militari, specialmente nel settore delle Informazioni, del Trasporto Strategico e del Comando e Controllo.
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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-47

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Art. 47 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonche' modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185. — Testo vigente | Portale Normativo