Accordo quadro›Parte 7
Art. 45
In vigore dal 11 lug 2003
Le Parti riconoscono la necessità di armonizzare i requisiti militari delle rispettive Forze Armate stabilendo una metodologia che migliori il coordinamento tra tutti gli enti collaborativi e definisca un processo permanente per:
(a) trovare un accordo sulla definizione di un concetto comune per l'impiego delle forze e sviluppare una comune conoscenza delle relative capacità militari;
(b) preparare piani armonizzati di sviluppo delle forze e di acquisizione degli equipaggiamenti;
(c) definire un profilo per gli investimenti nel settore della difesa e dell'industria;
(d) definire requisiti comuni da parte degli utenti per facilitare una maggiore cooperazione nell'acquisizione degli equipaggiamenti;
(e) condurre un dialogo comune con l'industria per la difesa.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-45