Art. 45
Accordo quadroParte 7

Art. 45

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In vigore dal 11 lug 2003
Le Parti riconoscono la necessità di armonizzare i requisiti militari delle rispettive Forze Armate stabilendo una metodologia che migliori il coordinamento tra tutti gli enti collaborativi e definisca un processo permanente per: (a) trovare un accordo sulla definizione di un concetto comune per l'impiego delle forze e sviluppare una comune conoscenza delle relative capacità militari; (b) preparare piani armonizzati di sviluppo delle forze e di acquisizione degli equipaggiamenti; (c) definire un profilo per gli investimenti nel settore della difesa e dell'industria; (d) definire requisiti comuni da parte degli utenti per facilitare una maggiore cooperazione nell'acquisizione degli equipaggiamenti; (e) condurre un dialogo comune con l'industria per la difesa.
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