Art. 39
Accordo quadroParte 6

Art. 39

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In vigore dal 11 lug 2003
Fatti salvi i diritti di ogni parte terza, ogni Parte dovrà: (a) rilasciare le informazioni Tecniche di proprietà del governo senza alcuna spesa per le altre Parti e/o per le rispettive industrie per la difesa ai fini informativi, quando si tratti di facilitare la creazione o la ristrutturazione di un'entità legale che può essere considerata da quella Parte come una STD; (b) considerare favorevolmente il rilascio delle Informazioni Tecniche di proprietà del governo e la concessione di licenze per i fini commerciali ad un'entità legale che può essere considerata da quella Parte come una STD, in termini corretti e ragionevoli; (c) fornire supporto governativo ed assistenza tecnica per l'attuazione dei paragrafi (a) e (b) in termini corretti e ragionevoli.
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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-39