Accordo quadro›Parte 6
Art. 39
39 / 60In vigore dal 11 lug 2003
Fatti salvi i diritti di ogni parte terza, ogni Parte dovrà:
(a) rilasciare le informazioni Tecniche di proprietà del governo senza alcuna spesa per le altre Parti e/o per le rispettive industrie per la difesa ai fini informativi, quando si tratti di facilitare la creazione o la ristrutturazione di un'entità legale che può essere considerata da quella Parte come una STD; (b) considerare favorevolmente il rilascio delle Informazioni Tecniche di proprietà del governo e la concessione di licenze per i fini commerciali ad un'entità legale che può essere considerata da quella Parte come una STD, in termini corretti e ragionevoli;
(c) fornire supporto governativo ed assistenza tecnica per l'attuazione dei paragrafi (a) e (b) in termini corretti e ragionevoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-39