Art. 30
Accordo quadroParte 5

Art. 30

30 / 60
In vigore dal 11 lug 2003
Per incoraggiare il più possibile la cooperazione della R & T nel settore della difesa, le Parti concordano che: (a) due o più Parti possono intraprendere un programma o un progetto di R & T nel settore della difesa senza la partecipazione o l'approvazione delle altre Parti; (b) nel caso in cui altre Parti richiedano di entrare nell'accordo, è necessario il consenso di tutte le Parti originarie; (c) il diritto di utilizzare i risultati sarà concordato dalle Parti implicate nel programma o progetto di R & T nel settore della difesa; (d) nel contesto dei sopraindicati punti da (a) a (c), dovranno essere ricercati i mezzi per definire metodi e procedure comuni per la stipula di contratti di R & T nel settore della difesa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-30