Accordo quadro›Parte 2
Art. 6
6 / 60In vigore dal 11 lug 2003
Le Parti non ostacoleranno le forniture alle altre Parti di Articoli per la Difesa e di Servizi per la Difesa prodotti, assemblati o mantenuti nei loro territori. Adottando tale principio, agiranno in conformità alle norme stabilite nella Parte 3 del presente Accordo.
2. Esse cercheranno di semplificare ed armonizzare ulteriormente le loro norme e procedure esistenti in vista di consentire il libero Trasferimento di Articoli per la Difesa e di Servizi per la Difesa tra le Parti.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-6