Art. 6
Accordo quadroParte 2

Art. 6

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In vigore dal 11 lug 2003
Le Parti non ostacoleranno le forniture alle altre Parti di Articoli per la Difesa e di Servizi per la Difesa prodotti, assemblati o mantenuti nei loro territori. Adottando tale principio, agiranno in conformità alle norme stabilite nella Parte 3 del presente Accordo. 2. Esse cercheranno di semplificare ed armonizzare ulteriormente le loro norme e procedure esistenti in vista di consentire il libero Trasferimento di Articoli per la Difesa e di Servizi per la Difesa tra le Parti.
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