programma di armamento in cooperazione

Definizione data dalla norma indicata.

ogni attività congiunta, compresi fra l'altro lo studio, la valutazione, la verifica, la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, la creazione di prototipi, la produzione, l'ammodernamento, la modifica, la manutenzione, la riparazione ed altri servizi successivi alla progettazione, svolta in base ad un accordo internazionale o ad un accordo tra due o più Parti al fine di procurare Articoli per la Difesa e/o Servizi per la Difesa connessi

Fonte: l-2003-06-17-148art. aq-2
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