Art. 3

Definizioni

In vigore dal 7 apr 2006
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: 1) «documento»: a) qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva); b) qualsiasi parte di tale contenuto; 2) «riutilizzo»: l’uso di documenti da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per i quali i documenti sono stati prodotti. Lo scambio di documenti tra la Commissione e altri enti pubblici che utilizzano tali documenti esclusivamente in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico non costituisce riutilizzo; 3) «dati personali»: i dati quali definiti all’, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001.
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eli:dec:2006:291:oj#art-3

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