Art. 2
Campo di applicazione
In vigore dal 7 apr 2006
Campo di applicazione
1. La presente decisione si applica ai documenti pubblici elaborati dalla Commissione o da enti pubblici e privati per suo conto:
a)
che sono stati pubblicati dalla Commissione o dall’Ufficio delle pubblicazioni per suo conto attraverso pubblicazioni, siti Internet o altri strumenti di diffusione; oppure
b)
che non sono stati pubblicati per motivi economici o altre ragioni pratiche, ad esempio nel caso di studi, relazioni e altri dati.
2. La presente decisione non si applica:
a)
al software o ai documenti soggetti a diritti di proprietà industriale, quali brevetti, marchi commerciali, disegni e modelli, loghi e nomi;
b)
ai documenti per i quali la Commissione non può consentire il riutilizzo a causa dei diritti di proprietà intellettuale detenuti da terzi;
c)
ai risultati dei lavori di ricerca del Centro comune di ricerca;
d)
ai documenti resi accessibili a un terzo conformemente a regole specifiche che disciplinano l’accesso privilegiato ai documenti.
3. La presente decisione è attuata nel pieno rispetto delle norme relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, in particolare del regolamento (CE) n. 45/2001.
4. La presente decisione non pregiudica e non incide in alcun modo sul regolamento (CE) n. 1049/2001.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2006:291:oj#art-2