Art. 2 · Campo di applicazione

Art. 2

Campo di applicazione

In vigore dal 7 apr 2006
Campo di applicazione 1.   La presente decisione si applica ai documenti pubblici elaborati dalla Commissione o da enti pubblici e privati per suo conto: a) che sono stati pubblicati dalla Commissione o dall’Ufficio delle pubblicazioni per suo conto attraverso pubblicazioni, siti Internet o altri strumenti di diffusione; oppure b) che non sono stati pubblicati per motivi economici o altre ragioni pratiche, ad esempio nel caso di studi, relazioni e altri dati. 2.   La presente decisione non si applica: a) al software o ai documenti soggetti a diritti di proprietà industriale, quali brevetti, marchi commerciali, disegni e modelli, loghi e nomi; b) ai documenti per i quali la Commissione non può consentire il riutilizzo a causa dei diritti di proprietà intellettuale detenuti da terzi; c) ai risultati dei lavori di ricerca del Centro comune di ricerca; d) ai documenti resi accessibili a un terzo conformemente a regole specifiche che disciplinano l’accesso privilegiato ai documenti. 3.   La presente decisione è attuata nel pieno rispetto delle norme relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, in particolare del regolamento (CE) n. 45/2001. 4.   La presente decisione non pregiudica e non incide in alcun modo sul regolamento (CE) n. 1049/2001.
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