Art. 3
Definizioni
In vigore dal 7 apr 2006
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
1)
«documento»:
a)
qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva);
b)
qualsiasi parte di tale contenuto;
2)
«riutilizzo»: l’uso di documenti da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per i quali i documenti sono stati prodotti. Lo scambio di documenti tra la Commissione e altri enti pubblici che utilizzano tali documenti esclusivamente in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico non costituisce riutilizzo;
3)
«dati personali»: i dati quali definiti all’, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:291:oj#art-3