Art. 2
Definizioni
In vigore dal 17 dic 2008
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«altri importi»: le operazioni connesse a misure finanziarie nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ai sensi dei regolamenti (CE) n. 793/2006, (CE) n. 967/2006 e (CE) n. 1914/2006;
b)
«prodotti»: i prodotti quali definiti all’, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento (CE) n. 800/1999;
c)
«ufficio doganale di esportazione»: l’ufficio doganale di cui all’, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 800/1999;
d)
«ufficio doganale di uscita»: l’ufficio doganale di cui all’articolo 793, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93;
e)
«ufficio doganale di destinazione dell’esemplare di controllo T5»: l’ufficio doganale di destinazione di cui all’articolo 912 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93, compreso un ufficio doganale al quale è inviato un documento analogo;
f)
«controllo fisico»: la verifica della corrispondenza tra la dichiarazione di esportazione o, per gli altri importi, la documentazione di cui ai regolamenti (CE) n. 793/2006, (CE) n. 967/2006 e (CE) n. 1914/2006, compresi i pertinenti giustificativi, e i prodotti per ciò che riguarda la quantità, la natura e le caratteristiche dei medesimi alle condizioni stabilite dall’;
g)
«controllo di sostituzione»: un controllo effettuato verificando a vista che vi sia corrispondenza tra i prodotti e i documenti che li hanno accompagnati dall’ufficio doganale di esportazione all’ufficio doganale d’uscita oppure all’ufficio di destinazione dell’esemplare di controllo T5, alle condizioni di cui all’;
h)
«controllo di sostituzione specifico»: un controllo di sostituzione, che può essere un controllo visivo o un controllo fisico, da effettuare se sussistono dubbi quanto all’integrità dei sigilli dei prodotti da esportare conformemente alle condizioni di cui all’;
i)
«controllo visivo»: un controllo effettuato mediante percezione sensoriale e comprendente anche i controlli condotti con apparecchiature tecniche;
j)
«documento»: un supporto cartaceo o elettronico approvato ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2913/92, (CE) n. 885/2006 della Commissione (16) o (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e recante informazioni pertinenti nell’ambito del presente regolamento;
k)
«documento equivalente» in relazione all’esemplare di controllo T5: il documento nazionale di cui agli del regolamento (CE) n. 800/1999, utilizzato quando viene applicata una procedura nazionale di cui all’articolo 912 bis, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2454/93;
l)
«settori di prodotti»: i settori di cui all’ del regolamento (CE) n. 1234/2007, con l’eccezione dei cereali e del riso, di cui alle parti I e II dell’allegato I di tale regolamento, che sono trattati alla stregua di un singolo settore di prodotti, e delle merci non contemplate dall’allegato I del trattato, che sono trattate alla stregua di un singolo settore di prodotti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:1276:oj#art-2