Art. 1
Definizioni
In vigore dal 21 giu 2023
Definizioni
Ai fini delle presenti disposizioni di attuazione:
a)
«istituzione» indica un’istituzione, un organo o un’agenzia dell’Unione europea;
b)
il termine «statuto» indica il regolamento del Parlamento europeo che fissa lo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del Mediatore (1);
c)
il «Mediatore» è la persona eletta dal Parlamento europeo ai sensi dell’articolo 228 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
d)
il «segretariato» comprende i funzionari e altri agenti che assistono il Mediatore;
e)
un «documento» indica qualsiasi contenuto, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o memorizzato in forma elettronica o come registrazione audio, video o audiovisiva).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:C:2023:161:oj#art-1