Art. 1

Definizioni

In vigore dal 21 giu 2023
Definizioni Ai fini delle presenti disposizioni di attuazione: a) «istituzione» indica un’istituzione, un organo o un’agenzia dell’Unione europea; b) il termine «statuto» indica il regolamento del Parlamento europeo che fissa lo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del Mediatore (1); c) il «Mediatore» è la persona eletta dal Parlamento europeo ai sensi dell’articolo 228 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea; d) il «segretariato» comprende i funzionari e altri agenti che assistono il Mediatore; e) un «documento» indica qualsiasi contenuto, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o memorizzato in forma elettronica o come registrazione audio, video o audiovisiva).
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