Art. 2
Ricezione delle denunce
In vigore dal 21 giu 2023
Ricezione delle denunce
1. Il Mediatore accetta denunce presentate per iscritto. Il Mediatore adotta opportune misure a sostegno delle persone con disabilità affinché possano esercitare il proprio diritto di presentare una denuncia.
2. Il denunciante deve identificare tutte le informazioni contenute nella denuncia che il denunciante stesso considera riservate. L’identificazione di tali informazioni come riservate da parte di un denunciante non impedisce al Mediatore, ai fini dell’esecuzione di un’indagine, di comunicare tali informazioni all’istituzione interessata. Il Mediatore avvisa l’istituzione in merito alle informazioni che il denunciante considera riservate.
3. Ove opportuno, e con il consenso del denunciante, il Mediatore può trasferire una denuncia a un’altra autorità competente.
Storico versioni
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