Art. 1
Definizioni
In vigore dal 16 set 2009
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
a)
«regolamento di base»: il regolamento (CE) n. 883/2004;
b)
«regolamento di applicazione»: il presente regolamento; e
c)
le definizioni contenute nel regolamento di base.
2. In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo 1, si applicano le seguenti definizioni:
a)
«punto d’accesso»: entità che svolge le funzioni di:
i)
punto di contatto elettronico;
ii)
inoltro automatico in base all’indirizzo; e
iii)
inoltro intelligente sulla base di programmi informatici che consentono controllo e inoltro automatici (ad esempio, un’applicazione di intelligenza artificiale) e/o dell’intervento umano;
b)
«organismo di collegamento»: qualsiasi organismo designato dall’autorità competente di uno Stato membro, per uno o più dei settori di sicurezza sociale di cui all’ del regolamento di base, avente la funzione di rispondere alle domande di informazioni e di assistenza ai fini dell’applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione e di assolvere i compiti attribuitigli dal titolo IV del regolamento di applicazione;
c)
«documento»: un insieme di dati, su qualsiasi supporto, strutturati in modo da poter essere scambiati per via elettronica, la cui comunicazione è necessaria per il funzionamento del regolamento di base e del regolamento di applicazione;
d)
«documento elettronico strutturato»: ogni documento strutturato in uno dei formati destinati allo scambio elettronico di informazioni tra gli Stati membri;
e)
«trasmissione per via elettronica»: la trasmissione di dati mediante apparecchiature elettroniche per l’elaborazione dei dati (compresa la compressione digitale) via cavo, radio, o mediante tecnologie ottiche od ogni altro mezzo elettromagnetico;
f)
«commissione di controllo dei conti»: l’organismo di cui all’ del regolamento di base.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2009:987:oj#art-1