Art. 2

Ambito di applicazione e modalità degli scambi tra le istituzioni

In vigore dal 16 set 2009
Ambito di applicazione e modalità degli scambi tra le istituzioni 1.   Ai fini del regolamento di applicazione, gli scambi tra le autorità e le istituzioni degli Stati membri e le persone cui si applica il regolamento di base si fondano sui principi del servizio pubblico, dell’efficienza, dell’assistenza attiva, della rapidità e dell’accessibilità, anche elettronica, in particolare per i disabili e gli anziani. 2.   Le istituzioni si forniscono o si scambiano senza indugio tutti i dati necessari per accertare e determinare i diritti e gli obblighi delle persone cui si applica il regolamento di base. La comunicazione di questi dati tra le istituzioni degli Stati membri si effettua direttamente o indirettamente tramite gli organismi di collegamento. 3.   Se una persona ha presentato per errore informazioni, documenti o domande a un’istituzione operante nel territorio di uno Stato membro che non è quello in cui è ubicata l’istituzione designata conformemente al regolamento di applicazione, tali informazioni, documenti o domande sono ritrasmessi senza indugio dalla prima istituzione all’istituzione designata a norma del regolamento di applicazione, indicando la data in cui erano stati presentati inizialmente. Detta data è vincolante anche per la seconda istituzione. Tuttavia, le istituzioni di uno Stato membro non sono ritenute responsabili, né si considera che esse abbiano adottato una decisione per il semplice fatto di non aver agito a causa di ritardi nella trasmissione di informazioni, documenti o domande da parte delle istituzioni di altri Stati membri. 4.   Se la comunicazione dei dati avviene indirettamente tramite l’organismo di collegamento dello Stato membro di destinazione, i termini per la risposta alle domande decorrono dalla data in cui tale organismo riceve la domanda, come se questa fosse stata ricevuta dall’istituzione dello Stato membro in questione.
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