Art. 4
Formato e modalità degli scambi di dati
In vigore dal 16 set 2009
Formato e modalità degli scambi di dati
1. La commissione amministrativa stabilisce la struttura, il contenuto, il formato e dettagliate modalità per lo scambio dei documenti e dei documenti elettronici strutturati.
2. La trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento avviene per via elettronica, direttamente o indirettamente tramite i punti di accesso, in un quadro sicuro comune in grado di garantire la riservatezza e la protezione degli scambi di dati.
3. Nelle comunicazioni con gli interessati le istituzioni competenti utilizzano le modalità appropriate per ciascun caso, privilegiando, per quanto possibile, la via elettronica. La commissione amministrativa stabilisce le modalità pratiche cui attenersi per trasmettere all’interessato le informazioni, i documenti o le decisioni in questione per via elettronica.
Storico versioni
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