Art. 2708 · Annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IICapo IISez. II

Art. 2708

2994 / 3261

Annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento.

In vigore dal 19 apr 1942
L'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di un documento rimasto in suo possesso fa prova, benché non sottoscritta da lui, se tende ad accertare la liberazione del debitore. Lo stesso valore ha l'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di una quietanza o di un esemplare del documento del debito posseduto dal debitore.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2708