CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo II›Capo II›Sez. II
Art. 2708
2994 / 3261Annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento.
In vigore dal 19 apr 1942
L'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di un documento rimasto in suo possesso fa prova, benché non sottoscritta da lui, se tende ad accertare la liberazione del debitore.
Lo stesso valore ha l'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di una quietanza o di un esemplare del documento del debito posseduto dal debitore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2708