CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IICapo IISez. II

Art. 2704

Data della scrittura privata nei confronti dei terzi.

In vigore dal 19 apr 1942
La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento. La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova. Per l'accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2704

In sintesi

Se una scrittura privata non ha le firme autenticate, la sua data non è considerata certa rispetto ai terzi, a meno che non si verifichino specifici eventi come la registrazione dell'atto, la morte o la sopravvenuta impossibilità fisica di uno dei firmatari, oppure la riproduzione del suo contenuto in un atto pubblico o un altro fatto certo che provi la sua anteriorità. Fanno eccezione le scritture con dichiarazioni unilaterali non rivolte a persone determinate, la cui data si può dimostrare con qualsiasi mezzo di prova. Inoltre, per stabilire la data indicata nelle quietanze, il giudice può decidere di ammettere qualsiasi mezzo di prova, tenendo conto delle circostanze.

Perché esiste questa norma

La norma serve a stabilire con certezza quando una scrittura privata non autenticata produce effetti temporali opponibili a soggetti terzi, evitando contestazioni sulla sua effettiva datazione.

A chi si applica

Si applica a coloro che sottoscrivono scritture private non autenticate o quietanze, nonché ai terzi nei cui confronti tali documenti vengono fatti valere e ai giudici chiamati ad accertarne la data.

Esempio pratico

Due persone stipulano un accordo per iscritto senza autenticare le firme e senza registrarlo subito. Se un terzo soggetto contesta l'accordo, la data del documento sarà considerata certa solo a partire dal giorno in cui l'atto viene formalmente registrato, oppure dal momento in cui il suo contenuto viene trascritto all'interno di un atto pubblico.

Adempimenti e conseguenze

La data non è certa e computabile verso i terzi in mancanza di registrazione, morte/impossibilità fisica del firmatario, riproduzione in atti pubblici o fatto certo equivalente; per quietanze e dichiarazioni unilaterali non recettizie è ammesso qualsiasi mezzo di prova.

Domande frequenti

Quando la data di una scrittura privata non autenticata diventa certa per i terzi?Diventa certa dal giorno della sua registrazione, dalla morte o sopravvenuta impossibilità fisica di un firmatario, dalla sua riproduzione in atti pubblici o dal verificarsi di un altro fatto che ne dimostri con pari certezza l'anteriorità.
Come si può provare la data di scritture contenenti dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata?In questo caso specifico, la data della scrittura privata può essere accertata utilizzando qualsiasi mezzo di prova.
Quali prove si possono usare per accertare la data di una quietanza?Per le quietanze, il giudice può ammettere qualsiasi mezzo di prova per accertarne la data, valutando attentamente le circostanze del caso.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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