Art. 2704
Data della scrittura privata nei confronti dei terzi.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2704
Data della scrittura privata nei confronti dei terzi.
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Se una scrittura privata non ha le firme autenticate, la sua data non è considerata certa rispetto ai terzi, a meno che non si verifichino specifici eventi come la registrazione dell'atto, la morte o la sopravvenuta impossibilità fisica di uno dei firmatari, oppure la riproduzione del suo contenuto in un atto pubblico o un altro fatto certo che provi la sua anteriorità. Fanno eccezione le scritture con dichiarazioni unilaterali non rivolte a persone determinate, la cui data si può dimostrare con qualsiasi mezzo di prova. Inoltre, per stabilire la data indicata nelle quietanze, il giudice può decidere di ammettere qualsiasi mezzo di prova, tenendo conto delle circostanze.
La norma serve a stabilire con certezza quando una scrittura privata non autenticata produce effetti temporali opponibili a soggetti terzi, evitando contestazioni sulla sua effettiva datazione.
Si applica a coloro che sottoscrivono scritture private non autenticate o quietanze, nonché ai terzi nei cui confronti tali documenti vengono fatti valere e ai giudici chiamati ad accertarne la data.
Due persone stipulano un accordo per iscritto senza autenticare le firme e senza registrarlo subito. Se un terzo soggetto contesta l'accordo, la data del documento sarà considerata certa solo a partire dal giorno in cui l'atto viene formalmente registrato, oppure dal momento in cui il suo contenuto viene trascritto all'interno di un atto pubblico.
La data non è certa e computabile verso i terzi in mancanza di registrazione, morte/impossibilità fisica del firmatario, riproduzione in atti pubblici o fatto certo equivalente; per quietanze e dichiarazioni unilaterali non recettizie è ammesso qualsiasi mezzo di prova.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.