Art. 2703 · Sottoscrizione autenticata.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IICapo IISez. II

Art. 2703

2989 / 3261

Sottoscrizione autenticata.

In vigore dal 19 apr 1942
Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2703