CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo II›Capo II›Sez. I
Art. 2699
2985 / 3261Atto pubblico.
In vigore dal 19 apr 1942
L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2699