CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo I›Capo III›Sez. I
Art. 2693
2979 / 3261Trascrizione del pignoramento e del sequestro.
In vigore dal 19 apr 1942
Deve essere trascritto, dopo la notificazione, il provvedimento che ordina il sequestro conservativo per gli effetti disposti dall'. Si deve trascrivere del pari l'atto di pignoramento per gli effetti disposti dagli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2693