CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo I›Capo III›Sez. I
Art. 2692
2978 / 3261Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti.
In vigore dal 19 apr 1942
La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata secondo le modalità stabilite dall'.
Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell' e quelle dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2692