Art. 2697 · Onere della prova.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IICapo I

Art. 2697

2983 / 3261

Onere della prova.

In vigore dal 19 apr 1942
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2697