CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo II›Capo II›Sez. III
Art. 2709
2995 / 3261Efficacia probatoria contro l'imprenditore.
In vigore dal 19 apr 1942
I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2709