CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo II›Capo II›Sez. VI
Art. 2719
Copie fotografiche di scritture.
In vigore dal 19 apr 1942
Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2719