CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IICapo IISez. VI

Art. 2719

Copie fotografiche di scritture.

In vigore dal 19 apr 1942
Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2719

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo