CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo II›Capo II›Sez. VI
Art. 2719
3005 / 3261Copie fotografiche di scritture.
In vigore dal 19 apr 1942
Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2719