Art. 2719 · Copie fotografiche di scritture.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IICapo IISez. VI

Art. 2719

3005 / 3261

Copie fotografiche di scritture.

In vigore dal 19 apr 1942
Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2719