CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IICapo IISez. VI

Art. 2718

Valore probatorio di copie parziali.

In vigore dal 19 apr 1942
Le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell'originale che riproducono letteralmente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2718

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