Art. 2717 · Valore probatorio di altre copie.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IICapo IISez. VI

Art. 2717

3003 / 3261

Valore probatorio di altre copie.

In vigore dal 19 apr 1942
Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti hanno l'efficacia di un principio di prova per iscritto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2717