CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo II›Capo V
Art. 2735
3021 / 3261Confessione stragiudiziale.
In vigore dal 19 apr 1942
La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale.
Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento, è liberamente apprezzata dal giudice.
La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2735