Art. 2735 · Confessione stragiudiziale.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IICapo V

Art. 2735

3021 / 3261

Confessione stragiudiziale.

In vigore dal 19 apr 1942
La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento, è liberamente apprezzata dal giudice. La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2735