CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo I
Art. 2740
3026 / 3261Responsabilità patrimoniale.
In vigore dal 19 apr 1942
Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2740