CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo I
Art. 2743
Diminuzione della garanzia.
In vigore dal 19 apr 1942
Qualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca o si deteriori, anche per caso fortuito, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore, questi può chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, può chiedere l'immediato pagamento del suo credito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2743