CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo I
Art. 2744
3030 / 3261Divieto del patto commissorio.
In vigore dal 19 apr 1942
È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2744