CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo II›Sez. I
Art. 2747
3033 / 3261Efficacia del privilegio.
In vigore dal 19 apr 1942
Il privilegio generale non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti spettanti ai terzi sui mobili che ne formano oggetto, salvo quanto è disposto dagli .
Se la legge non dispone diversamente, il privilegio speciale sui mobili, sempre che sussista la particolare situazione alla quale è subordinato, può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere di esso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2747