CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo II›Sez. I
Art. 2746
3032 / 3261Distinzione dei privilegi.
In vigore dal 19 apr 1942
Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2746