CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo II›Sez. I
Art. 2748
3034 / 3261Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche.
In vigore dal 19 apr 1942
Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio.
I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2748