CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo II›Sez. II›§ 1
Art. 2754
3040 / 3261Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione.
In vigore dal 14 set 1975
Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti per i contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente articolo, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2754