Art. 2778 · Ordine degli altri privilegi sui mobili
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IISez. IV

Art. 2778

3066 / 3261

Ordine degli altri privilegi sui mobili

In vigore dal 1 gen 1994
Salvo quanto è disposto dall', nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell'ordine che segue: 1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali - compresi quelli sostitutivi o integrativi - che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall'; 2) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall', quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili; 3) NUMERO ABROGATO DAL D.GLS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385; 4) i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, indicati dall'; 5) i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta, indicate dall'; 6) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonché i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta indicati dall'. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta, seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo; 7) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall', salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per le imposte sul reddito, indicati dall'; 8) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall', nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1) del presente articolo; 9) NUMERO ABROGATO DAL D.GLS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385; 10) i crediti dipendenti da reato, indicati dall', sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l'ordine stabiliti dal codice penale e dal codice di procedura penale; 11) i crediti per risarcimento, indicati dall'; 12) i crediti dell'albergatore, indicati dall'; 13) i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, indicati dall'; 14) i crediti del venditore di macchine o della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati dall'; 15) i crediti per canoni enfiteutici, indicati dall'; 16) i crediti del locatore e i crediti del concedente dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli ; 17) i crediti per spese funebri, d'infermità, per somministrazioni ed alimenti, nell'ordine indicato dall'; 18) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell'; 19) i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'; 20) i crediti degli enti locali per tributi, indicati dal quarto comma dell'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2778