CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo II›Sez. III
Art. 2775
Contributi per opere di bonifica e di miglioramento.
In vigore dal 19 apr 1942
I crediti per i contributi indicati dall' sono privilegiati sugli immobili che traggono beneficio dalle opere di bonifica o di miglioramento.
La costituzione del privilegio per le opere di miglioramento è subordinata all'osservanza delle leggi speciali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2775