CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IISez. III

Art. 2775

Contributi per opere di bonifica e di miglioramento.

In vigore dal 19 apr 1942
I crediti per i contributi indicati dall' sono privilegiati sugli immobili che traggono beneficio dalle opere di bonifica o di miglioramento. La costituzione del privilegio per le opere di miglioramento è subordinata all'osservanza delle leggi speciali.
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