CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IISez. IV

Art. 2777

Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti.

In vigore dal 14 set 1975
I crediti per spese di giustizia enunciati dagli sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario. Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all' nell'ordine seguente: a) i crediti di cui all', n. 1; b) i crediti di cui all', numeri 2 e 3; c) i crediti di cui all', numeri 4 e 5. I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2777

In sintesi

Questo articolo definisce la gerarchia con cui devono essere pagati i crediti quando concorrono tra loro. Al vertice assoluto vengono collocate le spese di giustizia, che prevalgono persino sui crediti garantiti da pegno o da ipoteca. Subito dopo vengono soddisfatti i crediti con privilegio generale mobiliare previsti dall'articolo 2751-bis, suddivisi secondo un preciso ordine interno (prima il numero 1, poi i numeri 2 e 3, e infine i numeri 4 e 5). Infine, la norma chiarisce che qualunque altro privilegio previsto da leggi speciali deve comunque cedere il passo alle spese di giustizia e ai crediti dell'articolo 2751-bis.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce un ordine di priorità assoluto nel pagamento dei debiti, garantendo che le spese sostenute per la giustizia e determinati crediti prioritari vengano soddisfatti prima di qualsiasi altro.

A chi si applica

Si applica ai creditori che concorrono nella riscossione di somme e a chiunque gestisca la ripartizione del patrimonio del debitore.

Esempio pratico

Durante una procedura di vendita forzata dei beni di un debitore, le somme ricavate vengono utilizzate anzitutto per saldare le spese di giustizia sostenute. Solo successivamente si pagheranno i crediti privilegiati di cui all'articolo 2751-bis nel loro ordine di grado, prima di liquidare eventuali creditori ipotecari o pignoratizi.

Cosa è cambiato

L'articolo 2777 è stato modificato dall'articolo 11, comma 1, della Legge 29 luglio 1975, n. 426.

Domande frequenti

Quali crediti hanno la precedenza assoluta su tutti gli altri?I crediti per spese di giustizia indicati dagli articoli 2755 e 2770, che sono preferiti a qualunque altro credito, compresi quelli garantiti da pegno o ipoteca.
Come sono ordinati tra loro i crediti indicati dall'articolo 2751-bis?Vengono soddisfatti subito dopo le spese di giustizia secondo una precisa sequenza: prima i crediti del n. 1, a seguire quelli dei numeri 2 e 3, e infine quelli dei numeri 4 e 5.
Cosa accade ai privilegi stabiliti come preferiti da leggi speciali?Vengono sempre posposti rispetto sia al privilegio per le spese di giustizia sia ai privilegi elencati nell'articolo 2751-bis.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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