Art. 2777
Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2777
Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti.
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Questo articolo definisce la gerarchia con cui devono essere pagati i crediti quando concorrono tra loro. Al vertice assoluto vengono collocate le spese di giustizia, che prevalgono persino sui crediti garantiti da pegno o da ipoteca. Subito dopo vengono soddisfatti i crediti con privilegio generale mobiliare previsti dall'articolo 2751-bis, suddivisi secondo un preciso ordine interno (prima il numero 1, poi i numeri 2 e 3, e infine i numeri 4 e 5). Infine, la norma chiarisce che qualunque altro privilegio previsto da leggi speciali deve comunque cedere il passo alle spese di giustizia e ai crediti dell'articolo 2751-bis.
La norma stabilisce un ordine di priorità assoluto nel pagamento dei debiti, garantendo che le spese sostenute per la giustizia e determinati crediti prioritari vengano soddisfatti prima di qualsiasi altro.
Si applica ai creditori che concorrono nella riscossione di somme e a chiunque gestisca la ripartizione del patrimonio del debitore.
Durante una procedura di vendita forzata dei beni di un debitore, le somme ricavate vengono utilizzate anzitutto per saldare le spese di giustizia sostenute. Solo successivamente si pagheranno i crediti privilegiati di cui all'articolo 2751-bis nel loro ordine di grado, prima di liquidare eventuali creditori ipotecari o pignoratizi.
L'articolo 2777 è stato modificato dall'articolo 11, comma 1, della Legge 29 luglio 1975, n. 426.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.