CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo II›Sez. IV
Art. 2777
3065 / 3261Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti.
In vigore dal 14 set 1975
I crediti per spese di giustizia enunciati dagli sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.
Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all' nell'ordine seguente:
a) i crediti di cui all', n. 1;
b) i crediti di cui all', numeri 2 e 3;
c) i crediti di cui all', numeri 4 e 5.
I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2777