Art. 2777 · Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IISez. IV

Art. 2777

3065 / 3261

Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti.

In vigore dal 14 set 1975
I crediti per spese di giustizia enunciati dagli sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario. Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all' nell'ordine seguente: a) i crediti di cui all', n. 1; b) i crediti di cui all', numeri 2 e 3; c) i crediti di cui all', numeri 4 e 5. I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2777