CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XIX

Art. 1875

Costituzione a favore di un terzo.

In vigore dal 19 apr 1942
La rendita vitalizia costituita a favore di un terzo, quantunque importi per questo una liberalità, non richiede le forme stabilite per la donazione.
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